Statuto
della Consulta Femminile di Genova
(nel nuovo testo approvato nell’Assemblea del 29- 01- 2024)
Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA’
Art. 1 – Costituzione In data 22 giugno 1971 è stata costituita in Genova la “Consulta Femminile di Genova”.
Art. 2 – Promotrici Promotrici della Consulta Femminile sono state le Sezioni genovesi delle seguenti Associazioni, di cui alcune facenti anche parte di Federazioni nazionali ed internazionali, che vi hanno partecipato nella persona di due Delegate per ogni Associazione: A.D.E.I. (Associazione Donne Ebree Italiane) – A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) – C.I.F. (Centro Italiano Femminile) – F.I.L.D.I.S. (Federazione Italiana Donne Laureate Diplomate Istituti Superiori) – SOROPTIMIST (International Service Club) – U.D.I. (Unione Donne Italiane).
Art. 3 – Adesioni Potranno far parte della Consulta Femminile altre Associazioni femminili o miste, nelle quali sia presente una preponderante componente femminile, già esistenti o che si dovessero costituire nella Provincia di Genova, secondo le procedure ed i requisiti previsti dal Regolamento, che abbiano specificate nel loro statuto finalità di promozione della donna, culturali e sociali e che siano a carattere no profit. L’adesione alla Consulta comporta l’accettazione e il rispetto delle sue norme statutarie.
Art. 4 – Sede La Consulta Femminile di Genova elegge la sua sede legale presso il domicilio della Presidente in carica.
Art. 5 – Scopi e finalità La Consulta Femminile opera su base volontaristica, senza finalità di lucro, ha scopi culturali e sociali, è apartitica e aconfessionale. La Consulta Femminile, in particolare, persegue le seguenti finalità: a) analizza gli aspetti della vita sociale ed economica locale, con particolare riguardo a quelli che più di altri toccano la sfera di interessi della donna; b) prospetta iniziative e proposte in relazione agli aspetti di cui al punto precedente alle competenti Amministrazioni locali e regionali e alle Autorità statali con competenze nell’ambito del territorio provinciale; c) interessa l’opinione pubblica a tali aspetti anche al fine di stimolare una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica.
Titolo II ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 6 – Organi Organi della Consulta Femminile sono: a) l’Assemblea delle Consultrici b) la Presidente c) l’Ufficio di Presidenza d) il Collegio delle Revisore dei Conti e) il Collegio delle Probae Mulieres Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali prestazioni delle aderenti sono fornite alla Consulta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese connesse purché preventivamente approvate dall’assemblea.
Art. 7 – Assemblea delle Consultrici L’Assemblea è composta dalle Consultrici delegate da ciascuna Associazione; le Presidenti in carica delle Associazioni ne fanno parte di diritto. La delega ha durata biennale e le Associazioni provvederanno alla riconferma o all’eventuale
sostituzione delle loro Consultrici delegate; qualora durante il biennio l’Associazione sostituisca una o più delegate,è tenuta a darne comunicazione scritta alla Presidente della Consulta. In ogni caso, le designate in sostituzione durano in carica fino al compimento del biennio previsto per la componente sostituita. L’Assemblea ordinaria è convocata dalla Presidente almeno 6 volte all’anno per deliberare sugli argomenti che intende fare oggetto di studio, per costituire eventuali commissioni o sottocommissioni per lo studio dei singoli problemi, per esaminare e deliberare sui risultati degli studi stessi, sulla loro presentazione alle autorità competenti ed alla pubblica opinione, per deliberare su questioni amministrative e finanziarie, e su quanto altro riterrà utile. L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata su richiesta di almeno tre Consultrici rappresentanti di tre Associazioni diverse. Su deliberazione dell’Assemblea potranno essere invitati a partecipare esponenti politici locali e nazionali, nonché persone particolarmente qualificate in relazione agli scopi che la Consulta si propone. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Associazioni aderenti. La validità della costituzione dell’Assemblea è verificata un quarto d’ora dopo l’ora di convocazione. Al termine di ogni Assemblea viene fissata la data dell’Assemblea successiva ed eventuali argomenti da porre all’ordine del giorno della stessa. Ogni Associazione può aderire alla Consulta anche con più Sezioni, ma ha comunque diritto a non più di due delegate effettive e due delegate supplenti, indipendentemente dal numero delle Sezioni aderenti. Le delegate supplenti possono partecipare alle Assemblee ma, qualora siano presenti le delegate effettive della stessa Associazione, non hanno diritto di voto.
Art. 8 – Esercizio del diritto di voto Ogni Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti. Ogni Associazione esercita il diritto di voto attraverso le proprie delegate effettive o, in loro vece, le delegate supplenti. La Presidente di ogni Associazione prende parte alle votazioni solo in assenza di tutte le delegate della propria Associazione. In via ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice delle Associazioni presenti e aventi diritto. Nei casi in cui la votazione riguardi il rinnovo delle cariche sociali, le modifiche allo Statuto e al Regolamento, l’ammissione o riammissione di Associazioni già aderenti, i provvedimenti disciplinari, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti e aventi diritto. Ogni Associazione può essere portatrice di una sola delega di altra Associazione. Le Past President della Consulta partecipano all’Assemblea ed esprimono i propri pareri, ma hanno diritto di voto solo se delegate delle Associazioni di appartenenza.
Art. 9 – Presidente La Presidente ha la rappresentanza della Consulta, coordina e promuove nell’ambito della stessa le attività delle Associazioni aderenti, cura l’esecuzione dei deliberati assembleari, convoca e presiede le riunioni dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea, predisponendone l’ordine del giorno anche secondo le indicazioni delle Assemblee precedenti ed esercita tutte le attribuzioni conferitole dallo Statuto e dal Regolamento. Per la candidatura alla presidenza è necessario che la candidata sia delegata da almeno due anni, o sia stata delegata per almeno due anni ancorché non consecutivi. La nuova Presidente non può essere espressione della stessa Associazione della quale è delegata la Presidente uscente.
Art. 10 – Ufficio di Presidenza, Segretaria e Tesoriera L’Ufficio di Presidenza è costituito dalla Presidente in carica, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria, dalla Tesoriera, e dalla immediata PastPresident. La Vice Presidente fa le veci della Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La Presidente è coadiuvata dalla Segretaria e dalla Tesoriera. La Segretaria tiene il registro delle Consultrici, cura le procedure per i rapporti con le Associazioni aderenti secondo le direttive della Presidente e svolge ogni altra funzione inerente al suo incarico. La Presidente ha facoltà di designare una Delegata con compiti di verbalizzazione delle riunioni e di
tenuta dell’apposito libro verbali. In sua assenza questi compiti sono svolti dalla Segretaria. La Tesoriera cura l’amministrazione del patrimonio della Consulta, sollecita il pagamento delle quote associative, tiene i libri contabili, redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo secondo le direttive della Presidente. La Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera sono elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni presenti e durano in carica tre anni. La Presidente e la Vice Presidente possono ricoprire la stessa carica per non più di due volte, purché non consecutive. L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti: a) coadiuva la Presidente nell’attuazione del programma di lavoro approvato dall’Assemblea; b) propone i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto al successivo art. 12; c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea salvo ratifica dell’Assemblea medesima; d) valuta i requisiti di ammissibilità delle Associazioni che presentano richiesta di ingresso.
Art. 11 – Collegio delle Revisore dei Conti Il Collegio delle Revisore dei Conti è composto da 3 Consultrici elette dall’Assemblea, ha il compito di verificare la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione, e di redigere apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Le Revisore dei Conti vengono elette con le stesse modalità delle altre cariche, durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica per non più di due volte non consecutive. La funzione di Revisora dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali.
Art. 12 – Collegio delle Probae Mulieres Il Collegio delle Probae Mulieres è composto da 3 Consultrici elette dall’Assemblea e ha il compito di assumere, a seguito di segnalazione da parte dell’Ufficio di Presidenza ed in conseguenza della delibera assunta dalla Assemblea a maggioranza dei 2/3 delle Associazioni presenti, provvedimenti disciplinari nei confronti di quelle Consultrici o Associazioni che avranno attuato comportamenti contrari allo spirito e alle norme del presente statuto. I provvedimenti disciplinari potranno essere di: a) ammonizione b) sospensione c) esclusione dalla Consulta Le Probae Mulieres vengono elette con le stesse modalità delle altre cariche, durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica per non più di due volte non consecutive. La funzione di Proba Mulier è incompatibile con le altre cariche sociali.
Titolo III
PATRIMONIO, QUOTE SOCIALI E BILANCI
Art. 13 – Patrimonio Il patrimonio della Consulta Femminile è costituito da: a) quote sociali b) eventuali avanzi di gestione, somme accantonate, lasciti, donazioni, sponsorizzazioni e contributi.
Art. 14 – Quote sociali Ogni Associazione, indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti, è tenuta nei termini previsti dal Regolamento al pagamento di una quota il cui importo verrà statuito dall’Assemblea entro la data di approvazione dei bilanci.
Art. 15 – Bilanci Il rendiconto dell’anno precedente e il bilancio preventivo sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 28 febbraio di ogni anno. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. L’anno sociale coincide con l’anno solare. I beni patrimoniali trovano la loro rappresentazione nel bilancio.
Titolo IV ESCLUSIONE E DIMISSIONI
Art. 16 – Cause di esclusione Una Associazione può essere esclusa dalla Consulta Femminile quando: a) non partecipa senza valida giustificazione ad almeno tre sedute consecutive; b) si rende morosa, nonostante le richieste, del contributo annuo; c) si comporta in modo inadeguato o pregiudizievole o contrario allo spirito e allo Statuto della Consulta; d) risulta pubblicamente che l’attività della Associazione è contraria allo Statuto della Consulta,
Art. 17 – Dimissioni Ogni Associazione può presentare le dimissioni comunicandole per iscritto alla Presidente della Consulta. L’Associazione dimissionaria deve comunque essere in regola con il versamento della quota associativa. Le dimissioni non hanno efficacia finché non siano state accettate dall’Assemblea e, comunque, devono essere accettate o respinte con motivazione, entro 60 giorni dalla loro presentazione. Nel caso in cui le dimissioni siano state respinte, l’Associazione ha la facoltà di riproporle, e le stesse verranno accettate con efficacia immediata.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 – Natura dello Statuto Il presente Statuto è per la sua natura flessibile.
Art. 19 – Modifiche allo Statuto Ogni successiva modifica è approvata con la maggioranza “qualificata” ex art. 8.
Art. 20 – Norma transitoria Il presente Statuto -che sostituisce a tutti gli effetti quello precedente- entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione.
Art. 21 – Scioglimento – Rinvio ad altre disposizioni In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio genovese individuate dall’Assemblea delle Consultrici.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di leggi speciali, in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
REGOLAMENTO
(allegato al nuovo testo dello Statuto approvato nell’Assemblea del 14 febbraio 2008)
Art. 1 – Requisiti per l’ammissibilità Possono far parte della Consulta Femminile Associazioni rappresentative sul territorio in modo continuativo da almeno due anni, aventi come scopo primario la promozione della donna e finalità coerenti con quelli della Consulta, e che abbiano, al momento della domanda, un numero di iscritte non inferiore a 10, con componente femminile prevalente. Le Associazioni che richiedono di aderire alla Consulta devono essere presentate da almeno una Associazione già aderente.
Art. 2 – Procedura per la richiesta di ammissione La richiesta di ammissione o riammissione di un’Associazione che sia già stata aderente, corredata dallo Statuto, dall’elenco dei suoi iscritti o da una dichiarazione che attesti il numero degli iscritti e la composizione per genere e da una relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni, è indirizzata alla Presidente, la quale ne investe l’Ufficio di Presidenza, che collegialmente ne valuta i requisiti per l’ammissibilità, e riferisce all’Assemblea la quale delibererà in merito in una seduta successiva, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 Statuto (voto favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti).
Art. 3 – Quote sociali L’ammontare delle quote sociali è fissato dall’Assemblea entro la data di approvazione del bilancio. Le Associazioni sono tenute al versamento della quota sociale entro il 31 maggio dell’anno cui la quota si
riferisce. Le Associazioni che non avessero provveduto al versamento della quota di loro spettanza entro questo termine e comunque non oltre il successivo 31 dicembre, sono tenute al pagamento di una mora nella misura del 10%. Le Associazioni che non corrispondono la loro quota entro il 31 dicembre sono escluse dalla Consulta entro il successivo 31 gennaio ai sensi dell’art. 16 lettera b) dello Statuto.
Art. 4 – Elezioni Entro il mese di ottobre le Associazioni presenteranno le loro candidate tramite lettera indirizzata alla Presidente della Consulta. Le candidate a tutte le cariche elettive dovranno presentarsi all’elettorato con un breve curriculum nella successiva Assemblea di novembre. Le elezioni si svolgeranno nell’Assemblea di dicembre. Le candidate verranno elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni presenti e votanti, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 dello Statuto.