Statuto
(nel nuovo testo approvato nell’Assemblea del 14 febbraio 2008)
Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA’
Art. 1 - Costituzione
In data 22 giugno 1971 è stata costituita in Genova la “Consulta
Femminile di Genova”.
Art. 2 - Promotrici
Promotrici della Consulta Femminile sono state le Sezioni genovesi
delle seguenti Associazioni, di cui alcune facenti anche parte di
Federazioni nazionali ed internazionali, che vi hanno partecipato
nella persona di due Delegate per ogni Associazione: A.D.E.I. (Associazione
Donne Ebree Italiane) – A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico)
– C.I.F. (Centro Italiano Femminile) – F.I.L.D.I.S. (Federazione Italiana
Donne Laureate Diplomate Istituti Superiori) – SOROPTIMIST (International
Service Club) – U.D.I. (Unione Donne Italiane).
Art. 3 - Adesioni
Potranno far parte della Consulta Femminile altre Associazioni femminili
o miste, nelle quali sia presente una preponderante componente femminile,
giĂ esistenti o che si dovessero costituire nella Provincia di Genova,
secondo le procedure ed i requisiti previsti dal Regolamento, che
abbiano specificate nel loro statuto finalitĂ di promozione della
donna, culturali e sociali e che siano a carattere no profit.
L’adesione alla Consulta comporta l’accettazione e il rispetto delle
sue norme statutarie.
Art. 4 - Sede
La Consulta Femminile di Genova elegge la sua sede legale presso il
domicilio della Presidente in carica.
Art. 5 – Scopi e finalitĂ
La Consulta Femminile opera su base volontaristica, senza finalitĂ
di lucro, ha scopi culturali e sociali, è apartitica e aconfessionale.
La Consulta Femminile, in particolare, persegue le seguenti finalitĂ :
a) analizza gli aspetti della vita sociale ed economica locale, con
particolare riguardo a quelli che piĂą di altri toccano la sfera di
interessi della donna;
b) prospetta soluzioni di problemi connessi agli aspetti di cui al
punto precedente alle competenti Amministrazioni locali e regionali
e alle Autorità statali con competenze nell’ambito del territorio
provinciale;
c) interessa l’opinione pubblica a tali problemi, anche al fine di
stimolare una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica.
Titolo II
ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 6 - Organi
Organi della Consulta Femminile sono:
a) l’Assemblea delle Consultrici
b) la Presidente
c) l’Ufficio di Presidenza
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali prestazioni delle
aderenti sono fornite alla Consulta a titolo gratuito, salvo rimborso
di spese connesse.
Art. 7 - Assemblea delle Consultrici
L’Assemblea è composta dalle Consultrici delegate da ciascuna Associazione;
le Presidenti in carica delle Associazioni ne fanno parte di diritto.
La delega ha durata biennale e le Associazioni provvederanno alla
riconferma o all’eventuale sostituzione delle Consultrici delegate;
qualora durante il biennio l’Associazione sostituisca una o più delegate,
è tenuta a darne comunicazione scritta alla Presidente della Consulta.
In ogni caso, le designate in sostituzione durano in carica fino al
compimento del biennio previsto per la componente sostituita.
L’Assemblea ordinaria è convocata dalla Presidente una volta al mese
per deliberare sugli argomenti che intende fare oggetto di studio,
per costituire eventuali commissioni o sottocommissioni per lo studio
dei singoli problemi, per esaminare e deliberare sui risultati degli
studi stessi, sulla loro presentazione alle autoritĂ competenti ed
alla pubblica opinione, per deliberare su questioni amministrative
e finanziarie, e su quanto altro riterrĂ utile.
L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata su richiesta di
almeno tre Consultrici rappresentanti tre Associazioni diverse.
Su deliberazione dell’Assemblea potranno essere invitati esponenti
politici locali e nazionali, nonché persone particolarmente qualificate
in relazione agli scopi che la Consulta si propone.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi
delle Associazioni aderenti. La validità della costituzione dell’Assemblea
è verificata un quarto d’ora dopo l’ora di convocazione.
La presidenza di ogni Assemblea è tenuta da una Consultrice delegata
dall’Associazione di turno in ordine alfabetico. Al termine di ogni
Assemblea viene fissata la data dell’assemblea successiva ed eventuali
argomenti da porre all’ordine del giorno della stessa.
Ogni Associazione può aderire alla Consulta anche con più Sezioni,
ma ha comunque diritto a non piĂą di due delegate effettive e due delegate
supplenti, indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti.
Le delegate supplenti possono partecipare alle Assemblee ma, qualora
siano presenti le delegate effettive della stessa Associazione, senza
diritto di voto.
Art. 8 - Esercizio del diritto di voto
Ogni Associazione, in regola con i pagamenti al 31 dicembre, ha diritto
ad un voto indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti.
Ogni Associazione esercita il diritto di voto attraverso le proprie
delegate effettive o, in loro vece, le delegate supplenti. La presidente
di ogni Associazione prende parte alle votazioni solo in assenza di
tutte le delegate della propria Associazione.
In via ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice
delle Associazioni presenti e aventi diritto.
Nei casi in cui la votazione riguardi il rinnovo delle cariche sociali,
le modifiche allo Statuto e al Regolamento, l’ammissione o riammissione
di Associazioni giĂ aderenti, i provvedimenti disciplinari, le deliberazioni
sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti
e aventi diritto.
Non è ammessa la partecipazione alle votazioni tramite delega.
Le Past Presidents della Consulta partecipano all’Assemblea ed esprimono
i propri pareri, ma hanno diritto di voto solo se delegate delle Associazioni
di appartenenza.
Art. 9 - Presidente
La Presidente ha la rappresentanza della Consulta, coordina e promuove
nell’ambito della stessa le attività delle Associazioni aderenti,
cura l’esecuzione dei deliberati assembleari, convoca l’Assemblea,
predisponendone l’ordine del giorno anche secondo le indicazioni delle
Assemblee precedenti, ed esercita tutte le attribuzioni conferitole
dallo Statuto e dal Regolamento.
Per la candidatura alla presidenza è necessario che la candidata sia
delegata da almeno due anni, o sia stata delegata per almeno due anni
ancorché non consecutivi.
La nuova Presidente non può essere espressione della stessa Associazione
della quale è delegata la Presidente uscente.
Art. 10 - Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è costituito dalla Presidente in carica, dalla
Vice Presidente, dalla Segretaria, dalla Tesoriera, e dalla immediata
Past President.
La Vice Presidente fa le veci della Presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
La Presidente è coadiuvata dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
La Segretaria tiene il registro delle Consultrici, cura le procedure
per i rapporti con le Associazioni aderenti secondo le direttive della
Presidente e svolge ogni altra funzione inerente al suo incarico.
La Presidente ha facoltĂ di designare una Delegata con compiti di
verbalizzazione delle riunioni e di tenuta dell’apposito libro verbali.
In sua assenza questi compiti sono svolti dalla Segretaria di cui
al comma precedente.
La Tesoriera cura l’amministrazione del patrimonio della Consulta,
tiene i libri contabili, redige il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo secondo le direttive della Presidente.
La Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera sono
elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni presenti
e durano in carica tre anni.
La Presidente e la Vice Presidente possono ricoprire la stessa carica
per non più di due volte, purché non consecutive.
L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) coadiuva la Presidente nell’attuazione del programma di lavoro
approvato dall’Assemblea;
b) propone i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto al
successivo art. 12;
c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea salvo ratifica
dell’Assemblea medesima;
d) valuta i requisiti di ammissibilitĂ delle Associazioni che presentano
richiesta di ingresso.
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri eletti dall’Assemblea,
ha il compito di verificare la regolaritĂ formale della contabilitĂ
e della relativa documentazione, e di redigere apposita relazione
da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi.
I Revisori dei Conti vengono eletti con le stesse modalitĂ delle altre
cariche, durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica
per non piĂą di due volte.
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con le altre cariche
sociali.
Art. 12 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti dall’Assemblea
e ha il compito di assumere, a seguito di segnalazione da parte dell’Ufficio
di Presidenza ed in conseguenza della delibera assunta dalla Assemblea
a maggioranza dei 2/3 delle Associazioni presenti, provvedimenti disciplinari
nei confronti di quelle Consultrici o Associazioni che avranno attuato
comportamenti contrari allo spirito e alle norme del presente statuto.
I provvedimenti disciplinari potranno essere di:
a) ammonizione
b) sospensione
c) esclusione dalla Consulta
I Probiviri vengono eletti con le stesse modalitĂ delle altre cariche,
durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica per
non piĂą di due volte.
La funzione di Probiviri è incompatibile con le altre cariche sociali.
Titolo III
PATRIMONIO, QUOTE SOCIALI E BILANCI
Art. 13 - Patrimonio
Il patrimonio della Consulta Femminile è costituito da:
a) le quote sociali
b) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate, lasciti,
donazioni, sponsorizzazioni e contributi.
Art. 14 - Quote sociali
Ogni Associazione, indipendentemente dal numero delle sue Sezioni
aderenti, è tenuta nei termini previsti dal regolamento al pagamento
di una quota il cui importo verrà statuito dall’Assemblea.
Art. 15 - Bilanci
Il rendiconto e il bilancio preventivo sono sottoposti all’approvazione
dell’Assemblea entro il 28 febbraio.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
I beni patrimoniali trovano la loro rappresentazione nel bilancio.
Titolo IV
ESCLUSIONE E DIMISSIONI
Art. 16 - Cause di esclusione
Una Associazione può essere esclusa dalla Consulta Femminile quando:
a) non partecipa senza valida giustificazione a tre sedute consecutive;
b) si rende morosa, nonostante le richieste, del contributo annuo;
c) si comporta in modo inadeguato o pregiudizievole o contrario allo
spirito e allo statuto della Consulta;
d) risulta pubblicamente che l’attività della Associazione è contraria
al proprio statuto.
Art. 17 - Dimissioni
Ogni Associazione può presentare le dimissioni comunicandole per iscritto
alla Presidente della Consulta. Le dimissioni non hanno efficacia
finché non siano state accettate dall’Assemblea e, comunque, devono
essere accettate o respinte con motivazione, entro 60 giorni dalla
presentazione. Nel secondo caso l’Associazione ha la facoltà di riproporre
le proprie dimissioni, da considerarsi accettate con efficacia immediata.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Natura dello Statuto
Il presente Statuto è per la sua natura flessibile.
Art. 19 - Modifiche allo Statuto
Ogni successiva modifica è approvata con la maggioranza “qualificata”
ex art. 8.
Art. 20 - Norma transitoria
Il presente Statuto -che sostituisce a tutti gli effetti quello precedente-
entrerĂ in vigore subito dopo la sua approvazione.
Art. 21 – Scioglimento - Rinvio ad altre
disposizioni
In caso scioglimento, cessazione o estinzione, i beni che residuano
dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti in parti uguali
alla Croce Rossa Sezione Genovese e al CIF Sezione Genovese e, nel
caso di non esistenza o rinuncia di queste Associazioni al momento
della devoluzione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti
sul territorio genovese individuate dall’Assemblea delle Consultrici.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto valgono
le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di leggi speciali,
in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di utilitĂ
sociale.
REGOLAMENTO
(allegato al nuovo testo dello Statuto approvato nell’Assemblea del 14 febbraio 2008)
Art. 1 - Requisiti per l’ammissibilitĂ
Possono far parte della Consulta Femminile Associazioni rappresentative
sul territorio in modo continuativo da almeno due anni, aventi come
scopo primario la promozione della donna e finalitĂ coerenti con quelli
della Consulta, e che abbiano, al momento della domanda, un numero
di iscritte non inferiore a 10, con componente femminile prevalente.
Le Associazioni che richiedono di aderire alla Consulta devono essere
presentate da almeno una Associazione giĂ aderente.
Art. 2 - Procedura per la richiesta di ammissione
La richiesta di ammissione o riammissione di Associazione che sia
già stata aderente, corredata dallo Statuto, dall’elenco dei suoi
iscritti e da una relazione sull’attività svolta negli ultimi due
anni, è indirizzata alla Presidente, la quale ne investe l’Ufficio
di Presidenza che, collegialmente ne valuta i requisiti per l’ammissibilità ,
e riferisce all’Assemblea la quale delibererà in merito in una seduta
successiva, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 Statuto (voto
favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti).
Art. 3 - Quote sociali
L’ammontare delle quote sociali è fissato dall’Assemblea entro la
data di approvazione del bilancio. Le Associazioni sono tenute al
versamento della quota sociale entro il 31 maggio dell’anno cui la
quota si riferisce. Le Associazioni che non avessero provveduto al
versamento della quota di loro spettanza entro questo termine e comunque
non oltre il successivo 31 dicembre, sono tenute al pagamento di una
mora nella misura del 10%. Le Associazioni che non corrispondono la
loro quota entro il 31 dicembre sono escluse dalla Consulta ai sensi
dell’art. 16 lettera b) dello Statuto.
Art. 4 - Elezioni
Entro il mese di ottobre le Associazioni presenteranno le loro candidate
tramite lettera indirizzata alla Presidente della Consulta.
Le candidate a tutte le cariche elettive dovranno presentarsi all’elettorato
con un breve curriculum nella successiva Assemblea di novembre.
Le elezioni si svolgeranno nell’Assemblea di dicembre. Le candidate
verranno elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni
presenti e votanti, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 Statuto.
Art. 5 - Norma transitoria
Le norme dello Statuto che riguardano la durata del mandato degli
organi della Consulta costituenti l’Ufficio di Presidenza e i Revisori
dei Conti verranno applicate per la prima volta a partire dalle elezioni
che si svolgeranno nel dicembre 2009, ferma restando per gli anni
2007 e 2008 la normativa vigente.